Il factoring è esente da Iva per la sua natura finanziaria
Pubblicato il 12 marzo 2011
Con la risoluzione n.
32/E dell’11 marzo 2011, l’Amministrazione finanziaria ha voluto nuovamente ribadire la differenza tra un’operazione di factoring e di recupero crediti. Argomento questo già trattato nella risoluzione n. 139/E/2004.
Nel nuovo documento di prassi si legge che nelle operazioni di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, a nulla rilevando il fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell’operazione (cessione pro soluto) ovvero non lo sia (cessione pro solvendo). Nelle operazioni di recupero crediti, invece, non si verifica la cessione della titolarità del credito, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-175/09). La causa finanziaria delle operazioni di factoring è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all’atto della cessione del credito, consentendo a quest’ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso.
Ai fini dell’applicazione dell’Iva, l’Agenzia ribadisce che l’attività delle società di factoring – proprio per la sua natura prettamente finanziaria rispetto a quella di recupero crediti – è esente da Iva. Pertanto, ai fini della corretta determinazione del trattamento tributario è necessario avviare di volta in volta un’indagine per verificare la corretta natura dell’operazione realizzata in concreto.