La Cassazione, con decisione n. 29455 del 2008, ha respinto il ricorso presentato da un ferroviere, stabilito in Svizzera ed iscritto nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, che aveva richiesto la restituzione dell'imposta Irpef trattenuta dallo Stato italiano dalla sua busta paga. Mentre nei precedenti gradi di merito la richiesta del ferroviere era stata parzialmente accolta, la Corte di cassazione ha ritenuto di non dovergli riconoscere alcun diritto di credito, nemmeno parziale, nei confronti dello Stato italiano. E questo, non solo perché non risultano doppie imposizioni ma anche perché la convenzione tra Italia e Svizzera contiene il principio del pagamento delle tasse a favore dell'amministrazione statale che eroga le retribuzioni.
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