Il divieto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso è conforme alla Costituzione
Pubblicato il 23 luglio 2010
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 276 del 22 luglio, ha dichiarato manifestamente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze con riferimento agli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del Codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso.
La Consulta, ribadendo quanto già sancito con la sentenza n. 138 del 2010, ha sottolineato la non contrarietà delle norme citate rispetto agli articoli 3 e 29 della Costituzione, da una parte perché l’art. 29 “si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica”, dall'altra perché, in ordine all’art. 3, le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.