Il diritto di esclusiva cede di fronte alla libertà di informazione

Pubblicato il 03 novembre 2011 La presenza di diritti di esclusiva in capo a singole emittenti, per quel che riguarda eventi di interesse generale, può costituire “ostacolo all’attuazione piena ed effettiva della libertà dei cittadini “ ad essere informati” non soltanto nei rapporti transfrontalieri, e quindi nei confronti dei cittadini degli altri Stati dell’Unione, ma anche nei rapporti interni e, quindi, nei confronti dei cittadini dello stesso Stato in cui è stabilita l’emittente titolare del diritto di esclusiva”.

E' quindi necessario consentire la divulgazione dell’evento anche da parte di altre emittenti dello stesso Stato sia pure nella forma sintetica e concisa dei brevi estratti di cronaca all’interno dei notiziari generali.

E' quanto sottolineato dal Tar della regione Lazio nel testo della decisione n. 7844 depositata l'11 ottobre 2011 con riferimento ad una vicenda in cui Sky Italia s.r.l. aveva impugnato una delibera dell’Agcom, la n. 667/10/CONS, contenente il regolamento sulla trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32 quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy