L’ex marito è tenuto a corrispondere l’assegno di divorzio anche se durante il giudizio di separazione la moglie ha rinunciato ad esso preferendo avere l’usufrutto dell’abitazione.
Lo hanno affermato, in tema di cessazione degli effetti del matrimonio, i giudici della Corte di cassazione, con sentenza n. 23908 dell’11 novembre 2009, specificando che “gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge piú debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo”.
La norma secondo cui le parti del giudizio di divorzio possono accordarsi per la corresponsione dell’assegno in unica soluzione, senza poter vantare successivamente più diritti, può essere applicata solo al divorzio e non durante gli accordi di separazione.
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