Il diritto al risarcimento da mancato rilascio dell'abitabilità si prescrive in 10 anni
Pubblicato il 31 ottobre 2011
Con sentenza n.
19204 depositata lo scorso 21 settembre 2011, la Corte di cassazione ha ribadito che il diritto dell'acquirente all'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità si prescrive decorso il termine di dieci anni dalla stipula del contratto o dalla fissazione da parte del giudice di un diverso termine per adempiere.
Ed infatti – continua la Corte - il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale, essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell'immobile alienato e specificamente assunta con il contratto da parte del venditore quando lo stesso si obblighi, a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile, ad ottenere il rilascio della predetta certificazione da parte delle competenti autorità.
Così, una volta scaduto tale termine, deve escludersi che l'inadempimento abbia carattere permanente, “
essendo la permanenza categoria omogenea all'illecito, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all'indennizzo per il mancato rilascio della certificazione di abitabilità”.