Il dipendente part-time della pa non può essere anche avvocato

Pubblicato il 17 maggio 2013 Le Sezioni unite civili delle Cassazione, con la sentenza 11833 del 16 maggio 2013, hanno definitivamente confermato la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per incompatibilità, disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza, nei confronti di un dipendente pubblico che aveva optato per il part-time presso l’ente pubblico dove lavorava in modo da poter svolgere, nel tempo residuo anche la professione di avvocato.

In particolare, gli Ermellini hanno escluso che la sopravvenuta normativa sulle liberalizzazioni (Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011) possa aver determinato una abrogazione tacita delle disposizioni della Legge n. 339/2003; ed infatti – si legge nel testo della decisione - “l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy