Il debito di modesto valore non prevede l’ipoteca

Pubblicato il 23 febbraio 2010

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio per il quale è ammessa l’iscrizione ipotecaria sugli immobili solo se il debito del contribuente verso il Fisco ammonta ad un importo superiore agli 8.000 euro. Diversamente l’ipoteca deve considerarsi nulla.

La pronuncia n. 4077 del 22 febbraio 2010 osserva come l’iscrizione ipotecaria non rappresenti altro che un atto strumentale e diretto all’espropriazione immobiliare e di conseguenza all’ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all’espropriazione, anche quella riferita al limite di valore del credito. Va quindi annullata l’iscrizione di ipoteca sugli immobili effettuata da Equitalia in quanto si tratta di debiti di valore esiguo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy