Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio per il quale è ammessa l’iscrizione ipotecaria sugli immobili solo se il debito del contribuente verso il Fisco ammonta ad un importo superiore agli 8.000 euro. Diversamente l’ipoteca deve considerarsi nulla.
La pronuncia n. 4077 del 22 febbraio 2010 osserva come l’iscrizione ipotecaria non rappresenti altro che un atto strumentale e diretto all’espropriazione immobiliare e di conseguenza all’ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all’espropriazione, anche quella riferita al limite di valore del credito. Va quindi annullata l’iscrizione di ipoteca sugli immobili effettuata da Equitalia in quanto si tratta di debiti di valore esiguo.
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