Il debito da accertamento tributario si “regolarizza” con un credito certificato

Pubblicato il 30 gennaio 2014


Dal 23 gennaio 2014 chi ha un credito certificato nei confronti delle amministrazioni statali lo può utilizzare per cancellare le somme dovute al fisco a seguito di accertamento o di definizione o di conciliazione giudiziale o mediazione. Nel decreto 14 gennaio 2014 del Mineconomia, tutti i requisiti e le modalità operative per eseguire la compensazione. Condizione necessaria: la certificazione da parte della piattaforma elettronica del Mef.


IL PERCHÈ DELLA COMPENSAZIONE


Con l'obiettivo di ridurre il peso economico gravante su imprese e professionisti derivante dal mancato pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di effettuare la compensazioni di tali crediti con quanto dovuto a seguito di accordi con il Fisco diretti ad evitare costosi contenziosi.


Il
decreto del ministero Economia e Finanze del 14 gennaio 2014 – in vigore dal 23 gennaio – reca la procedura da seguire per arrivare a definire la compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.


E' necessario che si tratti di crediti certificati
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.


Ruolo fondamentale riveste la certificazione
prodotta attraverso il procedimento della piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (dd.mm. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012).

La compensazione può effettuarsi solo con modello F24 telematico


ELEMENTI ESSENZIALI


Stringenti sono le condizioni richieste perchè possa darsi luogo alla compensazione. Si intende che tutte le condizioni devono sussistere, altrimenti tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono da considerarsi come non avvenuti.


-> 1. I crediti devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione del Mef e non devono essere stati già saldati dalla pubblica amministrazione oppure impiegati per le altre finalità.


-> 2. La certificazione deve contenere la data di pagamento del credito certificato.


-> 3. Titolare dei debiti da accertamento tributario e titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni devono collimare (l'individuazione avviene attraverso il codice fiscale).


-> 4. Il modello F24 telematico, utilizzato per la compensazione, non deve contenere altri tipi di pagamenti che non siano quelli identificati dagli appositi codici richiesti e allegati al dm 14 gennaio 2014.


-> 5. L'utilizzo nello stesso modello F24 di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, deve risultare conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.


-> 6. L'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, deve essere andato a buon fine.


Relativamente al punto 3, se è variata la titolarità del credito, l'interessato deve immediatamente informare la pubblica amministrazione inviando la documentazione utile per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione presente nella piattaforma elettronica di certificazione.

Il mancato rispetto anche di una sola condizione viene comunicato dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso l'F24, tramite apposita ricevuta inviata nella sezione dei servizi telematici del sito dell'Agenzia.


§§§ Si reputa necessario aggiungere due parole sull'elemento “data di pagamento”, che appare basilare ai fini della compensazione.


La normativa prevede che regioni ed enti locali siano abilitati a rilasciare la certificazione dei crediti mancante di data di pagamento, ciò per il rispetto del patto di stabilità interno. E' evidente che senza la data la procedura in discorso appare inutilizzabile.


Per sanare la questione, è intervenuta la legge n. 64/2013 che obbliga l'apposizione di tale data, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso la concessione delle deroghe al patto e delle anticipazioni rilasciate per permettere il pagamento dei debiti verso le imprese. §§§


N.B.
Il possesso di una certificazione “ordinaria” del credito può essere, su richiesta dell'interessato, convertita in formato telematico, operando attraverso la funzione disponibile nella piattaforma elettronica.


IDENTIFICAZIONE DEI DEBITI DA ACCERTAMENTO TRIBUTARIO


Uno dei presupposti fondamentali della compensazione in parola è essere debitore dell'amministrazione finanziaria per aver stipulato, a seguito di accertamento tributario, accordi atti a definire possibili liti tributarie.


In particolare, si tratta di somme dovute per:


- accertamento con
adesione (art. 8, D.Lgs. 218/1997)


- definizione (art. 5, comma 1-bis, art. 5-bis, art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. 218/1997)


- acquiescenza (art. 15, D.Lgs. 218/1997)


- definizione agevolata delle sanzioni (articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997)


- conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992)


- mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992).


I DATI DELL'F24


Il primo passo della procedura è individuare il debito da accertamento; tale operazione viene svolta identificando l'apposito codice tra quelli indicati nella tabella allegata al decreto del 14 gennaio e reperibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate.


Ad esempio, occorre inserire nell'F24 telematico – in corrispondenza delle somme per debiti da accertamento tributario, nella colonna “importi a debito versati” - il codice 9413 se vi è stato un accertamento con adesione riguardante l'Irap e relativi interessi.


Anche i crediti certificati utilizzati in compensazione devono essere individuati mediante appositi codici tributo che l'agenzia delle Entrate renderà noti a mezzo di risoluzione.


Tali dati andranno evidenziati, sempre nell'F24 telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, nella colonna “importi a credito compensati”.


Un campo del modello è poi dedicato agli estremi identificativi della certificazione – altro dato sostanziale - attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.


Può aversi il caso in cui il debito da accertamento si presenti di entità più elevata rispetto all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nell'F24 telematico.


La somma aggiuntiva, specifica il decreto, può essere versata sempre con lo stesso F24 oppure effettuando una distinta operazione.


L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, derivante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.


INTERAZIONE TRA ENTRATE E PIATTAFORMA ELETTRONICA


Dalla ricezione, da parte dell'agenzia delle Entrate, degli F24 contenenti la compensazione tra debiti fiscali e crediti verso la p.a., inizia uno scambio di comunicazioni telematiche tra Entrate e piattaforma elettronica di certificazione, per verificare la presenza e la veridicità dei requisiti richiesti.


Infatti l'Agenzia trasmette


→ il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;


gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;


→ la data di presentazione del modello F24 telematico.


Dopo aver eseguito i dovuti controlli, la piattaforma elettronica di certificazione comunica all'Agenzia delle entrate:

> in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato


> in caso di esito negativo, i motivi per i quali non è stato possibile procedere. L'interessato, ossia il soggetto che ha inviato il modello F24, sarà informato dell'esito negativo dall'Agenzia delle entrate sempre per via telematica.


PAGAMENTI DELLA P.A.


Le pubbliche amministrazioni,
diverse dallo Stato, entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento del credito, versano nel capitolo del bilancio statale l'importo del credito utilizzato in compensazione.


Qualora gli enti pubblici non effettuino il versamento, gli organi appositi procedono a recuperare le somme attraverso la riduzione delle somme destinate agli enti interessati. Se il recupero di tali somme non viene reso possibile, si deve procedere mediante
iscrizione a ruolo; in questo modo la riscossione viene effettuata dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

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