Il datore apparente può estinguere il debito contributivo anche per l'effettivo
Pubblicato il 26 aprile 2010
Nella sentenza
di Cassazione - Sezione Lavoro - numero
8451 del 2010, il richiamo è all’articolo 1180 del Codice civile, il quale afferma che l’obbligazione previdenziale (i contributi) “
può essere compiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo”. Perciò, se a pagare i contributi previdenziali è il datore di lavoro apparente, che in tal modo estingue il debito verso l’Inps anche per l’imprenditore effettivo, l’obbligazione adempiuta ha effetti liberatori nei riguardi dell’Istituto. Il terzo può, di conseguenza, rivalersi sul debitore.