Il danno per la pubblicazione di foto senza autorizzazione deve essere provato
Pubblicato il 08 maggio 2010
Niente risarcimento per indebita utilizzazione dell'immagine se non viene fornita la prova del danno; quest'ultimo, infatti, non può essere desunto dal giudice ma va individuato dalla parte lesa.
E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10957 depositata, lo scorso 7 maggio, con riferimento ad una vicenda che aveva visto coinvolta una nota showgirl per delle foto pubblicate senza il suo consenso. La donna, oltre a richiedere alle case editrici coinvolte l'inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle dette foto, aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti. La Corte di appello, tuttavia, aveva accolto solo la prima domanda. Da qui il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità i quali, tuttavia, hanno confermato la decisione di gravame sull'assunto che il danno, nella specie, non era stato minimamente provato né nella sua sussistenza né nell'entità di un nocumento di carattere patrimoniale.