A seguito delle modifiche apportate dalla manovra-bis (L. 248/06) sono stati inclusi nell’elenco dei soggetti obbligati alle ritenute alla fonte - disposto dall’articolo 23 del Dpr 600/73 - il curatore fallimentare e il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa. La decorrenza della norma, e quindi dei nuovi obblighi, è dal 4 luglio 2006, anche se le dispute che per lungo tempo hanno preceduto l’impianto normativo su cui si basa la modifica, portano alcuni dubbi sull’applicazione della disposizione. L’Amministrazione finanziaria sosteneva già da tempo che il curatore dovesse operare quale sostituto d’imposta, effettuando quindi le ritenute di legge sugli importi corrisposti. Diverso, invece, il parere proveniente dal fronte dei curatori, che aveva trovato conforto anche in alcune posizioni della Cassazione (sentenza n. 5777/80 e n. 11407/94) secondo cui l’indicazione normativa, che non includeva questi soggetti, era da considerarsi tassativa. L’introduzione esplicita del curatore tra i sostituti d’imposta potrebbe, dunque, essere considerata di portata interpretativa anche se dubbi rimangono in merito ai problemi connessi alla fase di transizione al nuovo regime operativo.
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