Dal modello IRAP 2023 si applicano a “regime” le semplificazioni sul costo dei dipendenti a tempo indeterminato introdotte dall’articolo 10 del D.L.n. 73/2022 convertito. Infatti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997, sono state semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione dell’intero costo del personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nel modello dichiarativo. Le ulteriori deduzioni (es. addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, apprendisti, disabili), invece, sono state circoscritte ai lavoratori assunti con contratti di differenti tipologie.
Così, tenuto conto delle nuove disposizioni:
1) nella determinazione della base imponibile Irap sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo per i soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato;
2) sono state “abrogate” le deduzioni previste dai nn.2 e 4 della lettera a) del comma 1 del citato art. 11 riconosciute ai soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti e delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali); trattasi della deduzione di importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta ( aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni) nonché della deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato;
3) è stata circoscritta al personale dipendente “diverso” da quello a tempo indeterminato la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro. La deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali nonché delle PA, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo.
4) la deduzione di 1.850 euro (al comma 4.bis.1), su base annua, riconosciuta per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque (non si tiene conto di apprendisti, disabili e personale assunto con CFL) è stata limitata ai lavoratori “diversi” da quelli a tempo indeterminato;
5) è stata abrogata la norma (al comma 4-quater) che prevedeva una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Sono, infine, novellati i contenuti dei commi 4-septies e 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.
Sul piano temporale, il legislatore fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 22.06.2022 (ossia il 2021, per i soggetti “solari”), ferma restando la possibilità, ove più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte. Da quest’anno, invece, le modifiche trovao applicazione “a regime” e l’unica modalità di redazione consentita è quella semplificata.
Deduzioni IRAP per l’anno 2022 (modello Irap 2023) |
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Inoltre, occorre tener presente che:
Di seguito si procede alla disamina delle diverse deduzioni spettanti.
In base all’articolo 11 co. 4-octies del D.Lgs.n. 446/1997 (nella versione post D.L. 73/2022) la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente assunto con contratto a tempo “indeterminato” compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5-9 del D.Lgs. 446/97, ossia:
Soggetti beneficiari |
D.Lgs.446/97 |
Società di capitali, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE 1435/2003, enti commerciali (ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali), che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa |
Art. 5 |
Snc, sas e società ad esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto) |
Art. 5-bis |
Banche e altri enti e società finanziari |
Art. 6 |
Società di partecipazione non finanziaria (c.d. “holding industriali”) e assimilati |
Art. 6, co. 9 |
Società esercenti attività assicurativa |
Art. 7 |
Società semplici esercenti arti e professioni Associazioni tra professionisti e studi associati |
Art. 8 |
Produttori agricoli (ove ancora soggetti al tributo). |
Art. 9 |
Restano esclusi dalla possibilità di fruire della deduzione in esame i soggetti che calcolano il valore della produzione netta sulla base di disposizioni diverse da quelle sopra citate, ossia:
L’art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs.n. 446/1997 non disciplina il caso degli enti non commerciali e delle PA che, oltre all’attività istituzionale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente. Al riguardo, riprendendo le precisazioni fornite dal combinato disposto dell’articolo 2, co. 1, del D.L.n. 201/2011 convertito (cd. deduzione “analitica”) e dall’articolo 6, co. 1 del D.L.n. 185/2008 convertito (cd. deduzione “forfetaria”), anche tali norme richiamano i soggetti che determinano la base imponibile “ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8” del citato decreto legislativo. Così, la deduzione dell’Irap da Irpef/Ires compete a tutti i soggetti passivi Irap che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, ivi inclusi:
Analoghe conclusioni dovrebbero valere per la deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato; tale deduzione spetta per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale dell’ente non commerciale o dalla PA, la cui base imponibile IRAP è determinata secondo l’art. 5 del D.Lgs.n. 446/1997.
La deduzione in esame compete per tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Non dà diritto ad alcuna deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti con contratto a tempo determinato, collaboratori coordinati e continuativi od occasionali, ecc.). Secondo la circolare 22/E/2015 (par.5), in particolare, il diritto alla deducibilità del costo del lavoro non può essere riconosciuto nel caso in cui la stipula di contratti di lavoro differenti da quello a tempo indeterminato sia dettata da ragioni afferenti il tipo di attività svolta (es. lavoratori stagionali) oppure a preclusioni di tipo legale o regolamentare.
Sul punto, occorre tener presente le seguenti precisazioni:
Contratti somministrazione |
L’importo deducibile dei costi relativi all’impiego di personale somministrato varia in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato in capo all’impresa somministratrice. In generale, i costi sostenuti dall’impresa utilizzatrice dei lavoratori lavoro interinali hanno natura di:
Pertanto, le condizioni che consentono la fruizione delle deduzioni vanno verificate in capo al titolare del rapporto di impiego (nel caso, l’agenzia di somministrazione). |
Distacco del personale |
Sono deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale distaccato impiegato con contratto a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale. L’impresa distaccataria può dedurre le somme dovute al distaccante a titolo di rimborso degli oneri dei dipendenti a tempo indeterminato distaccati. Se il personale distaccato è impiegato a tempo determinato, invece, restano validi i chiarimenti resi dalla risoluzione del Dipartimento Politiche fiscali n. 2/2008, secondo cui gli importi dovuti dal distaccatario al distaccante, a titolo di recupero degli oneri dei lavoratori distaccati, sono indeducibili in capo al distaccatario e non imponibili in capo al distaccante. Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui le somme siano di importo maggiore di quello che spetterebbe a titolo di mero rimborso degli oneri retributivi e contributivi. |
Esercizio di attività all’estero |
Per i contribuenti che esercitano attività anche all’estero, il costo per il personale ammesso in deduzione dovrebbe essere individuato nelle spese sostenute per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Italia. Se un dipendente è stato assegnato, in un determinato periodo d’imposta, sia a sedi in Italia sia a stabili organizzazioni all’estero, si dovrebbe escludere dall’ammontare deducibile la parte degli oneri afferente il periodo nel quale il dipendente è stato assegnato, con carattere di continuità, ad una sede o una base fissa all’estero. Analogamente, dovrebbe essere ammesso in deduzione il costo per il personale sostenuto da un’impresa estera che ha impiegato dipendenti presso basi fisse in Italia. |
Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
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Nel caso di impiego di dipendenti a tempo indeterminato presso la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, ove l’assunzione è avvenuta all’estero, occorre analizzare la natura dei rapporti per verificare se essi abbiano caratteristiche che possano farli ricondurre ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della spettanza della deduzione. |
Ai fini del calcolo dell’importo deducibile, rientrano tra quelle rilevanti tutte le spese di lavoro dipendente a tempo indeterminato imputate a Conto economico (alla voce B.9).
ATTENZIONE: Non sono deducibili gli accantonamenti effettuati nel periodo d’imposta per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro (es. accantonamenti a fronte di controversie oppure relativi ad erogazioni spettanti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). Detti accantonamenti saranno deducibili all’atto dell’effettivo sostenimento della spesa che l’accantonamento stesso è chiamato a coprire.
Ammesso in deduzione (con la compilazione del rigo IS1) anche l’importo della deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro di cui al n. 1) della lett. a) del comma 1 dell’art. 11, come modificato dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 73/2022 convertito. Trattasi dei contributi: INAIL, ENPAIA per il settore agricolo, IPSEMA per il settore marittimo.
La deducibilità dei contributi INAIL prescinde dalla tipologia del rapporto di impiego del lavoratore; così, risultano interamente deducibili anche i premi dovuti a fronte di (C.M. 148/2000):
Nell’ipotesi di distacco del personale o somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale. La deduzione spetta anche in relazione ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro riferiti (risoluzione 17 marzo 2008, n. 99/E):
sempre che gli stessi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile IRAP. Inoltre, i contributi assicurativi rilevano in base alla competenza, nel reddito d’impresa (nei limiti dei contributi dovuti) ovvero secondo il principio di cassa nel reddito di lavoro autonomo, per i contributi pagati nell’anno.
ATTENZIONE: Per gli enti non commerciali, la citata deduzione spetta solo per i dipendenti impiegati nell’ attività commerciale in quanto, per i soggetti che svolgono solo l’attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo “retributivo”, le retribuzioni e i redditi di cui alla sezione I del quadro IE sono già al netto dei contributi assicurativi. In caso di dipendenti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, va riportato per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati e l’importo della deduzione spettante va ridotto dell’importo forfetariamente imputabile all’attività istituzionale determinato in base al rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività istituzionale rilevanti ai fini IRAP e ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel rigo IS4 del modello IRAP 2023 vanno indicate le deduzioni dei costi sostenuti per:
Ai sensi dell'articolo 11, co. 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97, dalla base imponibile IRAP sono deducibili i costi relativi agli apprendisti non impiegati a tempo indeterminato. In particolare, la deduzione spetta per tutte le tipologie di contratto previste dall'art. 41 del DLgs. 81/2015, ossia:
Qualora il datore di lavoro decida in corso d’anno, in relazione ai dipendenti assunti come apprendisti, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potrà beneficiare della deduzione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica e, successivamente, della deduzione del costo per personale a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'articolo 11 co. 1 lett. a) n. 5 del DLgs. 446/97, sono deducibili i costi relativi ai lavoratori disabili, in relazione al personale diverso da quello dipendente a tempo indeterminato.
In particolare, la deduzione spetta ai soggetti:
Nel caso di sopravvenuta inabilità del soggetto in costanza del rapporto di lavoro, l'esclusione dei relativi costi dalla base imponibile IRAP decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti (Risoluzione n.64/E/2006). Importante tener presente che lo stato di disabilità deve risultare dal contratto di impiego; diversamente, le spese relative al disabile sono indeducibili (Risoluzione n.139/E/2006).
La deduzione delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro spetta anche in caso di assunzioni con contratti di inserimento previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
È interamente deducibile dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per il “personale” addetto alla ricerca e sviluppo, nell’ambito dei seguenti limiti:
Tipologia ricerca |
la deduzione è operata con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto:
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Tipologia contratto |
il contratto non deve obbligatoriamente essere a titolo di lavoro dipendente (non a tempo indeterminato) ma può riguardare anche: collaborazioni (co.co.pro. o occasionali), ivi inclusi gli amministratori titolari di borse di studi personale distaccato (per il costo riaddebitato). Pertanto, risultano deducibili le spese sostenute (sempre nella misura in cui siano riferite alle competenze espletate nell'ambito della ricerca e sviluppo) per le prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi e dagli amministratori. Sono deducibili, in capo al distaccatario, anche gli oneri relativi ai lavoratori in posizione di distacco da questi rimborsati al soggetto distaccante. Naturalmente è necessario che, presso il distaccatario, tale personale sia addetto ad attività di ricerca e sviluppo (Risoluzione n. 138/E/2006). |
Attestazione costi |
la deduzione opera a condizione che sussista apposita “attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca” rilasciata dal soggetto a cui è stato attribuito il controllo contabile, ossia dal collegio sindacale nel caso la società ne sia dotata ovvero, in mancanza di tale organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. |
Consorzi imprese |
la ricerca può essere effettuata anche da “consorzi di imprese” costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo; in tal caso è deducibile la spesa del personale addetto alla ricerca riaddebitato ai singoli consorziati. |
L’articolo 11, comma 1-bis del DLgs. 446/97 dispone che:
Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5” del Tuir. |
Per gli autotrasportatori, quindi, è possibile dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Trattasi delle indennità di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir, ossia delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale che concorrono a formare il reddito per la parte “eccedente” 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, si rileva che “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto” (articolo 51, comma 5 del Tuir). Ai fini Irap, quindi, l'eventuale eccedenza rispetto ai suddetti valori è indeducibile. Sul piano operativo, l’ammontare deducibile delle indennità di trasferta va riportato nel modello Irap in modo “diversificato” in relazione al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile del tributo regionale.
ATTENZIONE: a partire dal 2022, l'autotrasportatore "individuale" è escluso da IRAP (ex art. 1 co. 8 della L. 234/2021), a prescindere dall'organizzazione della quale si avvale.
Nel caso in cui ai fini della determinazione del valore della produzione netta si utilizzi - in via “opzionale” rispetto alle regole dettate dall'art.5-bis del DLgs.446/1997 - il metodo cd. “da bilancio” (ex articolo 5 del D.Lgs. 446/1997), occorre procedere come segue:
ATTENZIONE: Agli autotrasportatori sono a applicabili le deduzioni previste dall'articolo 11 del DLgs.446/97, al ricorrere dei requisiti previsti. Così, per gli autotrasportatori che impiegano dipendenti a tempo indeterminato, i costi ad essi afferenti sono integralmente deducibili.
L'articolo 11 co. 4-bis.1 del DLgs. 446/97 prevede una deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap; si tratta della deduzione pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, che spetta:
Di contro, tale deduzione non spetta in relazione a:
Inoltre, la deduzione in esame va ragguagliata:
ATTENZIONE: La deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale; in caso di dipendenti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, l’importo della deduzione deve essere ridotto dell’importo forfetariamente imputabile all’attività istituzionale (rapporto tra ammontare dei ricavi dell’attività istituzionale rilevanti ai fini IRAP e ammontare complessivo dei ricavi e proventi).
L’articolo 11, co. 4-octies del D.Lgs.n. 446/1997 dispone, al secondo periodo, che:
“La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto”. |
Tale deduzione - che è deducibile nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto per i lavoratori stagionali - compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5-9 del D.Lgs.n. 446/1997.
La deduzione, tuttavia, spetta a fronte dell’impiego di lavoratori stagionali. In mancanza di specifiche indicazioni, dovrebbero rientrare nell’ambito oggettivo:
Ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi, il lavoratore in possesso dei suddetti requisiti deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Si ricorda che per il calcolo dei 120 giorni occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione (risposta interrogazione 28.01.2016, n. 5-0752357). La deduzione è consentita dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno 120 giorni.
La nuova versione della sezione I del quadro IS del modello Irap è quella che segue.
Rispetto agli scorsi anni:
Per la compilazione dei righi IS8, IS9 e IS10 occorre procedere come segue:
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal comma 4-septies dell’art. 11, è necessario che la somma delle deduzioni per il personale evidenziate nella presente sezione e riportate nel quadro IP o IC o IE non risulti superiore all’importo indicato nel rigo IS10.
Esempio: Supponiamo che la Rossi Srl, nel corso del 2022, abbia sostenuto i seguenti costi del personale:
Deduzione INAIL dipendenti a tempo determinato |
€ 1.100,00 |
Deduzione forfetaria n. 4 dipendenti a tempo determinato |
€ 7.400,00 |
Deduzione dipendenti a tempo indeterminato |
€ 168.500,00 |
In tal caso, dettaglio delle deduzioni da lavoro riportate nella Sez. I del quadro IS è il seguente:
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE, PROVVEDIMENTO DEL 28 APRILE 2023, N. 141337; - ART. 11 DEL DLGS. 446/1997; - ART. 10 DEL D.L. 73/2022 CONVERTITO IN L.N.122/2022; |
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