Il correttivo della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ribadisce l’assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento: le imprese sono tenute ad elaborare il documento in modo completo e ad aggiornarlo puntualmente; la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma di esso da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…), come si spiega in un comunicato stampa del ministero del Lavoro.
Di portata innovativa nei cantieri edili è l’introduzione del punteggio per l’idoneità tecnico-professionale: imprese e lavoratori autonomi avranno un punteggio iniziale che verrà decurtato nel caso di accertamento delle violazioni.
Sono, inoltre, state rimodulate le sanzioni pecuniarie ed è stata rivista la misura della sospensione dell’attività imprenditoriale. Per quest’ultima viene sostituito l’attuale parametro della “reiterazione”, di impraticabile attuazione, con quello di “plurime” violazioni, che consente la sospensione sin dal primo accesso ispettivo se si rilevi la contestuale violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Intanto, in una recente sentenza, la n. 29545 del 17 luglio scorso, la Cassazione ha preso in considerazione, come attenuante alla pena per i reati del Dlgs 81/08 che prevedono l’arresto, la regolarizzazione tempestiva delle irregolarità da parte del datore non in regola con le norme. Nella sentenza è stata ridotta di un terzo la pena anche per fatti pregressi l’entrata in vigore del nuovo Tu.
Gioia Lupoi
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