tributaria regionale di Bolzano, con la sentenza 31 del 9 gennaio 2007, stabilisce che il condono tributario non produce effetti se per la stessa annualità per cui è stata presentata istanza di definizione automatica – legge 289/2002 – è stato emesso un avviso di accertamento, divenuto definitivo, con il quale sono stati ritenuti insussistenti i crediti d’imposta chiesti a rimborso dal contribuente. Inoltre, nella sentenza è sancito che non è autonomamente impugnabile la comunicazione con cui l’agenzia delle Entrate avvisa il contribuente che la definizione automatica fa salva la verifica di illegittimità dei crediti. Dunque, il condono mette al riparo da ulteriori pretese di tributi e sanzioni, ma non da eventuali indagini sulla legittimità dei crediti d’imposta, che risultano nella dichiarazione e sono chiesti a rimborso, ritenuti dall’amministrazione finanziaria non dovuti.
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