Il controllo sui crediti impedisce la definizione

Pubblicato il 13 febbraio 2007

tributaria regionale di Bolzano, con la sentenza 31 del 9 gennaio 2007, stabilisce che il condono tributario non produce effetti se per la stessa annualità per cui è stata presentata istanza di definizione automatica – legge 289/2002 – è stato emesso un avviso di accertamento, divenuto definitivo, con il quale sono stati ritenuti insussistenti i crediti d’imposta chiesti a rimborso dal contribuente. Inoltre, nella sentenza è sancito che non è autonomamente impugnabile la comunicazione con cui l’agenzia delle Entrate avvisa il contribuente che la definizione automatica fa salva la verifica di illegittimità dei crediti. Dunque, il condono mette al riparo da ulteriori pretese di tributi e sanzioni, ma non da eventuali indagini sulla legittimità dei crediti d’imposta, che risultano nella dichiarazione e sono chiesti a rimborso, ritenuti dall’amministrazione finanziaria non dovuti.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fringe benefit: guida alle novità 2025

16/01/2025

CCNL Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro - Stesura del 20/12/2024

16/01/2025

Legge di bilancio 2025: focus su norme per l’Irpef

16/01/2025

Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

16/01/2025

Dalla legge di bilancio novità per l’Irpef 2025

16/01/2025

Fringe benefit e mobilità territoriale: le nuove soglie di esenzione fiscale

16/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy