La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5490 del 6 febbraio 2009, ha annullato, con rinvio, una condanna per omessa dichiarazione impartita ad un imprenditore milanese sulla base della titolarità di due conti correnti bancari sui quali erano stati eseguiti diversi versamenti. In particolare, sottolineano i giudici di legittimità, le verifiche sui conti bancari non bastano per condannare il professionista o l'imprenditore per evasione o per un altro reato fiscale. Ed infatti, la presunzione secondo cui i versamenti nel conto corrisponderebbero ai ricavi dell'attività vale soltanto in sede civile per il recupero dell'imposta mentre, nel processo penale, il giudice deve sempre motivare le ragioni per cui “i dati della verifica sui conti” sono attendibili.
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