Il contenzioso amministrativo non ferma il Durc
Pubblicato il 30 aprile 2008
Il Ministero del Lavoro ha rilasciato la circolare n. 5/2008 con la quale si forniscono le prime istruzioni operative sul Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in seguito all’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, confermate sia dall’Inail che dall’Inps. Particolarmente importante appare l’articolo 8 del citato Dm 24 ottobre 2007, che rende più agevole per le aziende il rilascio del Durc. In particolare, si specifica che il Durc viene rilasciato anche nelle ipotesi in cui vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Ma, la vera novità riguarda il ricorso amministrativo. Infatti, si stabilisce che riguardo ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata fino alla decisione che respinge il ricorso. Cioè, in caso di presentazione del ricorso amministrativo si potrà rilasciare il Durc fino al momento della decisione che respinge il ricorso. Restano da chiarire le conseguenze del silenzio-rigetto ai fini del rilascio del documento (trascorso un certo termine se l’organo cui viene presentato il ricorso non si pronuncia, il ricorso deve considerarsi respinto). A tal proposito, sarebbe utile un chiarimento da parte dello stesso Ministero e degli altri enti per spiegare meglio la questione.