Con risoluzione numero 48 di ieri, le Entrate hanno affrontato la questione della eventualità di includere nel plafond delle perdite – cui applicare il criterio di riparto delle stesse tra scissa e beneficiaria, anche quelle che la scissa ha generato in qualità di impresa consolidante durante il consolidato fiscale. Il parere espresso in merito é che le perdite della società controllante prodotte nel triennio di opzione siano liberamente ripartibili con la società beneficiaria in proporzione al patrimonio netto trasferito. Il richiamo è, in particolare, al dettato dell’articolo 171 del Tuir, ritenuto applicabile anche all’operazione di scissione.
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