Il Consiglio dei ministri approva il decreto sui diritti degli azionisti di società quotate

Pubblicato il 16 giugno 2012 Il 15 giugno 2012 sono stati approvati, dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli Affari europei e del ministro dell'Economia e delle finanze, due decreti legislativi che recepiscono le norme comunitarie in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo unico bancario.

Con il primo decreto legislativo, che apporta correzioni alla disciplina sui diritti degli azionisti di cui al Dlgs n. 27/2010, che aveva recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2007/36/Ce, si rivedono alcune regole che riguardano i diritti degli azionisti con lo scopo di facilitare la partecipazione di tutti i soci alla vita societaria, attraverso l’esercizio dei loro diritti in modo meno faticoso.

Dunque, il decreto interviene su alcuni particolari temi: la convocazione unica dell’assemblea diventa ora la modalità ordinaria di organizzazione assembleare, mentre per disporre di una pluralità di convocazioni sarà necessaria una apposita previsione statutaria.
 
Per deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione non è più necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. La previsione di questo quorum finora valida, infatti, viene abrogata proprio perchè rendeva molto difficile il raggiungimento di decisioni riguardanti l’aumento di capitale.

Ancora, per le Spa con azioni quotate in mercati regolamentati è stata introdotta la disposizione secondo cui l’assemblea può deliberare un aumento di capitale senza dover prima necessariamente deliberare la riduzione delle perdite, in modo tale da consentire alla stessa società di ottenere alla fine dell’operazione un capitale di valore nominale pari almeno al minimo richiesto dalla legge.

Con il secondo decreto legislativo, invece, vengono introdotte alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e alcune modifiche al Testo unico bancario nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Il provvedimento deve, però, ancora essere sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei relativi pareri.

Alcuni dei temi affrontati dal decreto sono: le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 106 del Tub e nell'elenco degli operatori del microcredito (Spa, in accomandita per azioni, Srl e cooperativa per azioni a responsabilità limitata); le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata che vengono espressamente ricomprese tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito; i soggetti che operano nel campo della beneficenza che  possono erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità; l'istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l'attività di cambiavalute.
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