Il conduttore non può interrompere il pagamento del canone
Pubblicato il 25 febbraio 2013
Nel testo della
decisione n. 2099 del 29 gennaio 2013, la Cassazione ha ribadito come, in tema di locazione, “
al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”; ed infatti, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
E ciò senza contare che, secondo il principio
inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.