Non può essere licenziato il conducente ultrasessantenne, dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, che manifesta la volontà di non accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e chiede di rimanere in servizio.
La Corte di cassazione ha ritenuto legittima l’impugnativa presentata dal dipendente di un’azienda di trasporti, con mansioni di conducente di autobus, contro il licenziamento intimatogli sul presupposto della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla legge.
Con sentenza n. 14393 del 25 maggio 2021, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso da una società addetta ai pubblici servizi di trasporto contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva dato ragione al prestatore, ultrasessantenne.
Nel rendere definitiva la statuizione di merito, il Collegio di legittimità ha ricordato come secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia ad incidere sul regime del rapporto di lavoro, consentendo alla parte datoriale il recesso ad nutum.
Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto.
Di conseguenza, se tale domanda manca non può dirsi, in senso tecnico, che sussistano i requisiti per il pensionamento.
Nell’analizzare la fattispecie sottesa al caso in esame, gli Ermellini hanno riscontrato che il lavoratore, al momento del licenziamento, era in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata prevista, per il personale viaggiante, al raggiungimento di un’età ridotta di cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale obbligatorio.
Il dipendente, ciò posto, non aveva inoltrato alcuna richiesta di pensionamento di vecchiaia anticipata ma, al contrario, aveva esplicitamente comunicato la volontà di rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età massima prevista dal regime generale obbligatorio.
Nel respingere, in definitiva, le doglianze di parte datoriale, la Sezione lavoro della Cassazione ha enunciato apposito principio di diritto secondo cui: “Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. n. 108 del 1990 in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio”.
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