La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017, accogliendo un controricorso del Fisco, aderisce all'orientamento giurisprudenziale più diffuso che ammette, in tema di condono tombale, l'accertamento dell'insussistenza di crediti da agevolazioni esposti in dichiarazione.
Spiega la Corte che: “Per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell’accertamento dell’imponibile... L’atipicità sta dunque nel fatto che col condono si regola l’obbligazione tributaria prescindendo dall’accertamento dell’imponibile, per finalità deflattive e di bilancio”.
Dunque, si legge nella sentenza, la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati derivante dal perfezionamento del procedimento di condono non può che concernere, il solo debito tributario: estenderla anche ai crediti, in mancanza di qualsiasi potere decisorio da parte dell’Ufficio, colliderebbe in maniera frontale con le finalità del condono, indirizzate a reperire risorse di bilancio e non già a perseguire finalità transattive e di compensazione di ragioni di credito e di debito.
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