La Consulta respinge, con ordinanza n. 340/2005, le eccezioni di illegittimità sollevate sugli articoli 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge n. 289/2002, nelle parti riguardanti gli effetti in materia tributaria e penale dei condoni fiscali, sciogliendo il nodo del rapporto tra essi e le operazioni inesistenti: nelle ipotesi di operazioni inesistenti, per le quali l'Iva non sia stata versata ma ne sia stato chiesto il rimborso, le norme sul condono non impongono all'Erario di rimborsare, nel caso di intervenuto condono fiscale, né inibiscono accertamenti che possano dimostrare l'inesistenza del relativo diritto.
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