E' legittima l'emissione e la notifica della cartella di pagamento nei confronti della società dopo che quest'ultima abbia presentato domanda di concordato preventivo.
La particolare natura della cartella esattoriale, che è assimilabile a un precetto, non osta alla notifica della stessa in pendenza di procedura concordataria, non costituendo essa l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi, nel perimetro di cui all'art. 168 Legge fallimentare.
Del resto, la diversa impostazione dogmatica proposta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33408/2021, secondo la quale la notifica della cartella sarebbe incompatibile con la procedura del concordato, non può più essere considerata attuale.
Tale lettura, difatti, non solo mal si coordina con i principi affermati da numerose decisioni delle SU, alla luce delle quali la notifica della cartella rappresenta solo un atto assimilabile al precetto, ma non risulta nemmeno più compatibile con la non impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo introdotta dal Dl n. 146/2021.
Se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore consente la sua impugnazione, non essendo più consentito impugnare il ruolo o l'estratto di ruolo che menzioni l'atto, alla luce dello ius superveniens appena menzionato.
Le stesse Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022), rispetto a tale normativa sopravvenuta, hanno confermato la legittimità della novella, considerandola applicabile ai processi in corso, anche non tributari.
Se, allora, il ruolo e l'estratto di ruolo non sono impugnabili dal curatore del fallimento o dall'amministratore o dal contribuente (in caso di inerzia del curatore) se non a determinate condizioni, l'ammissione al passivo che si fondi solo su detti atti delimita la possibilità dei soggetti indicati di contestare la fondatezza della pretesa.
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 31560 del 25 ottobre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro la declaratoria di illegittimità di una cartella di pagamento dalla stessa notificata a una società, in pendenza di procedura concordataria.
L'Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Suprema corte censurando la decisione con cui la CTR aveva attribuito al ruolo straordinario di imposta e alla conseguente cartella la natura di atti esecutivi.
La ricorrente, in particolare, riteneva di avere il diritto di emettere il ruolo straordinario atteso che temeva di perdere il proprio credito e tale ruolo costituiva il titolo che legittimava la proposizione della domanda di ammissione al passivo dell'impresa in crisi, mentre la notifica della cartella aveva la funzione di comunicare al contribuente l'emanazione del ruolo.
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