Con sentenza n. 12127 depositata l'11 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva condannato una S.r l. al pagamento di una somma - in favore di un soggetto con cui aveva intrattenuto un rapporto di agenzia – sia a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, che quale corrispettivo del patto di non concorrenza contenuto nell'originario contratto.
Avverso tale pronuncia, lamentava la società ricorrente, tra le altre censure, come fosse stata ingiustamente condannata dai giudici di merito, al pagamento di un corrispettivo in ragione di un patto di non concorrenza stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 1751 bis secondo comma c.c. (introdotto con Legge 422/2000 e che per l'appunto prevede il corrispettivo), così operando una indebita applicazione retroattiva della normativa in questione.
Sul punto la Cassazione, accogliendo detta censura, ha precisato che il secondo comma dell'art. 1751 bis c.c. introdotto dall'art. 23 L. 422/2000 - secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente non commerciale di una indennità di natura non provvigionale - non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscono – come nel caso di specie – siano cessati successivamente.
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