Il compenso dell’avvocato alla luce del testo della riforma forense

Pubblicato il 07 gennaio 2013 La riforma forense, definitivamente approvata dal Parlamento il 21 dicembre 2012 ed attualmente in attesa di pubblicazione in G.U., ha ridisegnato le norme sui compensi degli avvocati anche alla luce dei parametri ministeriali introdotti con il Decreto ministeriale n. 140/2012 per la liquidazione giudiziale delle parcelle.

Nel testo della riforma viene previsto, in linea generale, che il compenso professionale venga stabilito in accordo libero tra le parti; la pattuizione verrà di regola fissata per iscritto all’atto di conferimento dell’incarico e sulla base di alcune modalità tecniche espressamente individuate (a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale). Non sarà ammesso il patto di quota lite mentre ritorna, in tale contesto, il diritto al rimborso delle spese forfettarie. Per l’avvocato, in ogni caso, il preventivo delle spese legali sarà facoltativo.

In caso di mancata pattuizione tra le parti, la misura del compenso verrà individuata applicando i parametri ministeriali di cui al citato Decreto ministeriale.
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