Il compenso del difensore civico è assimilabile a quello del lavoratore dipendente

Pubblicato il 10 dicembre 2010 Il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico è l’argomento della risoluzione n. 126/E del 9 dicembre 2010.

 La richiesta di chiarimenti pervenuta all’agenzia delle Entrate è motivata dal fatto che a livello nazionale si sono adottate, finora, soluzioni interpretative differenti circa le somme corrisposte a titolo di indennità al difensore civico nazionale.

Ciò in virtù del fatto che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali, prevede che “lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale” e che, dunque, è affidato agli statuti dei singoli enti locali il compito di regolamentare il ruolo istituzionale del difensore civico e di disciplinarne le modalità di elezione ed i criteri di selezione. Inoltre, anche le singole leggi regionali possono prevedere l’istituzione del difensore civico a livello regionale, disciplinandone compiti e funzioni.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria per il 2010, che ha previsto la soppressione da parte dei comuni dell’ufficio del difensore civico comunale e l’attribuzione delle relative funzioni al competente difensore civico provinciale, ne consegue che il difensore civico deve possedere le seguenti caratteristiche: è una figura contemplata da atto avente forza di legge; svolge funzioni di rilevanza pubblica; è eletto dai consiglieri regionali; provinciali o comunali e viene retribuito dalla regione, dalla provincia o dal comune. Dunque, la relativa funzione è fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni.

Per tali ragioni, per la qualificazione reddituale delle somme dallo stesso incassate è necessaria la presenza di due requisiti:

- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni;

- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.

Da ciò né scaturisce che le somme ricevute per l’esercizio di pubbliche funzioni e, dunque, le indennità corrisposte al difensore civico, compresi i rimborsi spese per convegni, seminari, conferenze, gruppi di lavoro svolti nell’assolvimento di compiti istituzionali, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettati alla relativa tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy