Il comodato relativo alla casa coniugale non può essere precario
Pubblicato il 08 ottobre 2012
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 16769 del 2 ottobre 2012 - la specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “
ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante.
In tali ipotesi, per effetto della concorde volontà delle parti, viene impresso al comodato un “
vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari” idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto,
“anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante”.
Sulla base di detti assunti è stata respinta la domanda avanzata da un uomo al fine di vedersi restituire l’appartamento dato in comodato al figlio ed adibito a casa coniugale da parte dello stesso; l’immobile, in sede di separazione personale, era stato assegnato alla ex nuora, affidataria dei due nipoti minori.