La sentenza Glaxo commentata dall’autore rappresenta, per egli, l’approdo di un lungo processo di maturazione verso la corretta definizione dell’obiettivo primario della politica antitrust comunitaria. In specifico, l’impresa farmaceutica non contesta che le proprie condizioni di vendita siano dirette a limitare il commercio parallelo tra e gli altri Stati, ma rileva che si è limitata a stabilire un’equazione tra limitazione del commercio parallelo e restrizione della concorrenza, senza considerare il contesto giuridico ed economico del comparto interessato. I giudici ritengono che l’applicazione delle regole antitrust non possa dipendere esclusivamente dalla circostanza che l’accordo di cui si tratta miri a limitare il commercio parallelo – le limitazioni del commercio parallelo non sono di per sé contrarie alla disciplina antitrust - ma richieda anche un’analisi volta a determinare se abbia per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza sul mercato a danno dei consumatori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".