Il coinvolgimento del patrimonio del socio illimitatamente responsabile nel concordato preventivo della società

Pubblicato il 25 novembre 2015

Secondo un orientamento piuttosto risalente in giurisprudenza (la quale aveva comunque affermato che l’estensione automatica del concordato preventivo della società ai soci illimitatamente responsabili, ex art. 184, comma 2, l.fall., concerne soltanto i debiti sociali, in quanto i debiti personali di soci non vengono in alcun modo influenzati da detto concordato), i soci illimitatamente responsabili, pur non essendo imprenditori commerciali, avrebbero potuto chiedere che la procedura fosse estesa ai loro debiti personali, avendo interesse a sottrarre il loro patrimonio alle azioni esecutive individuali dei creditori particolari, per far fronte con il medesimo agli obblighi assunti dalla società con il concordato ed evitare in tal modo di essere dichiarati falliti insieme ad essa.

Inammissibilità del concordato preventivo proposto da un socio illimitatamente responsabile di società di persone

Successivamente, però, tale indirizzo giurisprudenziale è mutato e si è affermata, quasi costantemente, l’inammissibilità del concordato preventivo proposto ai propri creditori personali da un socio illimitatamente responsabile di società di persone, unitamente e contestualmente al concordato preventivo della società.

Una prima argomentazione a sostegno dell’orientamento appena esposto è quella secondo la quale l’efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 184, comma 2, non coinvolge anche i creditori personali di tali soci, in quanto questi ultimi, non rivestendo la qualità di imprenditori, non sarebbero legittimati alla proposizione del concordato preventivo (ex art. 1 e art. 161 l.fall., nella formulazione ante riforma).

In termini più specifici, la giurisprudenza ha evidenziato la coincidenza tra la previsione dell’art. 160, comma 1, l.fall. - che, com’è noto, legittima alla presentazione della proposta di concordato soltanto "l’imprenditore", con la precisazione che la proposta è rivolta “ai creditori” - e la previsione dell’art. 1, comma 1, l.fall., che sottopone alle disposizioni sul concordato preventivo “gli imprenditori che esercitano attività commerciale”. Di conseguenza, si è rilevato come il concordato sia fondato sul principio generale che riserva la procedura all’imprenditore commerciale, mentre il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non sarebbe, in quanto tale, qualificabile alla stregua dell’imprenditore commerciale, sicché dovrebbe escludersi il suo accesso alla procedura di concordato preventivo.

Si è poi rilevato come un argomento contrario alla tesi appena esposta non potrebbe trarsi dall’art. 184, comma 2, l.fall. (nella parte in cui dispone l’efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili), in quanto la disposizione, com’è noto, si limita ad estendere a questi ultimi l’efficacia remissoria del concordato preventivo in relazione ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. In questo contesto, la previsione della possibilità di una pattuizione contraria significa che il socio può rinunciare ad avvalersi dell’esdebitazione per i crediti sociali, rafforzando la garanzia patrimoniale per i creditori sociali.

Inoltre, si è evidenziato che non potrebbero applicarsi, alla procedura di concordato preventivo, le disposizioni sull’estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.) e del concordato fallimentare (in particolare l’art. 154 l.fall., secondo cui nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento), trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica (costituendo deroghe ai principi generali, ricavabili dalle disposizioni degli artt. 1 e 5 l.fall.).

I soci illimitatamente responsabili estranei al concordato preventivo

Di conseguenza, i soci illimitatamente responsabili e, soprattutto, il loro patrimonio personale, restano estranei alla procedura di concordato preventivo. Gli effetti dell’ammissione al concordato preventivo (previsti negli artt. 167, 168 e 169 l.fall.) sono disciplinati con riferimento al debitore ammesso alla procedura e, quindi, nella specie, in relazione alla società (e non ai soci illimitatamente responsabili). D’altra parte, non si potrebbe escludere, per i creditori particolari del socio, la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, considerato che il concordato della società viene approvato dalla maggioranza dei creditori in un procedimento al quale i creditori particolari del socio rimangono estranei, cosicché questi ultimi non potrebbero essere privati della garanzia rappresentata dal patrimonio del loro debitore.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l’affermazione dell’estraneità al concordato del patrimonio personale dei soci non potrebbe mutare sulla base del rilievo per cui la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali rappresenta una garanzia per i creditori e il fallimento del socio è l’effetto della responsabilità illimitata e non della sua insolvenza. La ratio della soluzione è stata individuata nell’opportunità - discrezionalmente valutata dal legislatore - di far valere la responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali e, quindi, di realizzare la garanzia costituita dal patrimonio personale del socio, con lo strumento, ritenuto più idoneo, del fallimento e nell’ambito di un’unica procedura fallimentare, a tutela sia dei creditori sociali sia dei creditori particolari del socio. Questa scelta, tuttavia, è stata limitata al fallimento e non sarebbe sufficiente a prospettare una diversa soluzione per le altre procedure concorsuali.

In conclusione, può affermarsi che la disposizione dell’art. 184, comma 2, l.fall. regola il concorso dei creditori nell’ipotesi di concordato preventivo delle società di persone, nel senso che i creditori sociali non potrebbero pretendere il soddisfacimento in misura maggiore alla percentuale concordataria dal socio illimitatamente responsabile, con la precisazione che l’apertura della procedura concorsuale non precluderebbe al creditore sociale di soddisfarsi (dopo l’omologazione del concordato) anche sul patrimonio personale dei singoli soci illimitatamente responsabili, seppur nei limiti di quanto previsto nella proposta concordataria.

Come è stato evidenziato dagli studiosi della materia, il socio rimane illimitatamente responsabile, ma, poiché il concordato assicura il soddisfacimento dei crediti in percentuale, è soltanto per tale importo falcidiato che il socio potrà essere chiamato a rispondere, in caso di insufficienza del patrimonio sociale.

Incongrua la richiesta al socio del pagamento oltre la percentuale concordataria

La disposizione in esame, dunque, tiene conto del fatto che i soci già intervengono nel pagamento della percentuale concordataria, per cui sarebbe incongruo pretendere da essi stessi il pagamento del residuo. In tal senso, si è detto che il principio di diritto societario secondo il quale, in determinati tipi di società, il socio risponde solidalmente con la società, sia pure in via sussidiaria, non sarebbe in tal modo scardinato, essendo, invece, plasmato alla realtà concorsuale.

I principi appena esposti sono stati enunciati dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina anteriforma, ma sono stati ripresi anche successivamente e sono applicabili con riferimento alla disciplina vigente, come si evince anche dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Como (3 Marzo 2015, Società A.M. sas di A.P. contro Repubblica Italiana) che li ha richiamati e applicati al fine di dichiarare l’inammissibilità del concordato preventivo della società nel quale erano stati inseriti anche i debiti personali del socio.

Sul punto, può essere utile ricordare che la disciplina attuale prevede (art. 161, comma 2, lett. d, l.fall.) che, tra la documentazione da produrre con la domanda di ammissione al concordato, il debitore debba allegare anche quella attestante il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. La norma risponde alla finalità di consentire ai creditori sociali di valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto al fallimento della società (e, dunque, al fallimento in estensione dei soci illimitatamente re- sponsabili, ove possibile, ex art. 147 l.fall.). Ciò significa che la società può scegliere di coinvolgere il patrimonio dei soci nella proposta concordataria, essendo poi rimessa ai creditori l’approvazione della proposta concordataria, in relazione alla sua convenienza rispetto all’ipotesi della liquidazione in sede fallimentare.

Spetta al creditore la valutazione della convenienza della proposta concordataria

In altri termini, nella valutazione della convenienza della proposta concordataria predisposta da una società con soci illimitatamente responsabili, i creditori devono tener conto del patrimonio dei singoli soci, sicché essi potranno non aderire alla proposta concordataria se la liquidazione appaia più conveniente (con riferimento non soltanto all’esperibilità dell’azione revocatoria, ma anche in relazione all’estensione del fallimento ai soci). È sotto questo profilo, dunque, che il patrimonio personale dei singoli soci assume rilievo nell’ambito del concordato preventivo della società, e la valutazione sulla convenienza dovrà essere compiuta anche in considerazione dell’aggredibilità dei beni da parte dei creditori particolari del socio (nei confronti dei quali, s’è detto, a differenza di quanto avviene per i debiti sociali, il socio rimane obbligato in misura integrale, senza quindi godere dell’effetto esdebitatorio del concordato).

In linea con quanto appena esposto, il Tribunale lombardo ha statuito che “non solo la società, ma anche i soci illimitatamente responsabili sono tenuti all’adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti del trattamento satisfattorio previsto dal piano concordatario sicché l’esecuzione di questo ultimo libera, in relazione alle sole obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili. Essi invece restano interamente responsabili per i propri debiti personali ed i creditori personali sono liberi di aggredire esecutivamente il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, con l’unico limite della preventiva escussione del patrimonio sociale, non operando il meccanismo del c.d. automatic stay di cui all’art. 168 l.f.”.

In altri termini, si conferma che l’esdebitazione prevista dall’art. 184, comma 2, l.fall. - salvo patto contrario da inserire nella proposta concordataria e sempre nel rispetto della par condicio creditorum - riguarda unicamente i debiti sociali, mentre i creditori particolari del socio conservano impregiudicati i propri diritti e possono, quindi, agire in via esecutiva sul patrimonio personale del socio, che rimane estraneo alla procedura concorsuale.

Tale premessa è stata fatta propria dalle Sezioni unite (Cass. ‘15/3022), anche se la conclusione a cui sono pervenute merita di essere approfondita.

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