Il Cnf chiede una legge urgente che impedisca l'improcedibilità in massa delle opposizioni a D.I.

Pubblicato il 07 ottobre 2010
La recente sentenza di Cassazione a Sezioni unite, la n. 19246 del 9 settembre 2010, secondo cui, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario e per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta, sta creando molto scompiglio nel mondo dell'Avvocatura, preoccupata per le consequenziali dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. 

Alla luce di ciò, il Cnf, con comunicato diffuso lo scorso 6 ottobre, chiede che venga approvata, con urgenza, una legge interpretativa dell’articolo 645 del Codice di procedura civile che possa superare il recente orientamento giurisprudenziale e sancire che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine di comparizione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy