Il Cndcec riconosce un periodo di tirocinio di sei mesi all’estero

Pubblicato il 31 luglio 2010 Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, ha diramato una nota informativa in cui si leggono le istruzioni per regolare il tirocinio svolto all’estero da parte degli aspiranti professionisti.

Nella nota n. 48/2010 si spiega, infatti, che una parte del tirocinio professionale che i laureati devono svolgere presso uno studio di un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può essere svolto all’estero presso uno Stato dell’Unione Europea.

Il periodo massimo riconosciuto ai fini della formazione professionale obbligatoria è di sei mesi, da svolgersi in maniera unica e non interrotta, presso un professionista abilitato allo svolgimento di una professione equiparata, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri.

Ovviamente, il periodo di formazione da svolgere all’estero deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio dell’ordine competente. Perciò, il tirocinante deve presentare un’apposita istanza che contenga anche il parere favorevole del professionista presso il quale sta svolgendo il tirocinio in Italia. A sua volta, il periodo di esperienza all’estero dovrà essere certificato dal professionista straniero.
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