Il cliente non è raggirato dal prezzo di partenza
Pubblicato il 20 giugno 2011
E' da considerare lecita e non ingannevole la pubblicità effettuata attraverso la sola indicazione del prezzo di partenza. Sarà poi il giudice nazionale a decidere se questa indicazione è da sola sufficiente per considerare soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo, definiti dalla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali, che non impediscano al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
La soluzione arriva dalla Corte di giustizia Ue che, con sentenza del 12 maggio scorso sulla causa
C-122/10, asserisce che l'indicazione di un prezzo di partenza, ossia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto, soddisfa il requisito relativo all'indicazione del prezzo, qualora il bene è disponibile anche in altre varianti, o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati.
E' il caso di un invito all'acquisto in cui vengono indicate solo alcune delle caratteristiche del prodotto e poi viene fatto rinvio, ad esempio, al sito Internet dell'offerente, in cui venga spiegato in modo dettagliato il prezzo e le altre condizioni, come richiesto dalla direttiva.