Il cessionario non risponde dell'inadempimento dell'originario conduttore
Pubblicato il 17 novembre 2014
Il Tribunale di Milano, con
sentenza n. 12507 del 23 ottobre 2014, si è pronunciato in materia di
cessione di ramo d'azienda e contestuale
cessione del contratto di locazione ove l'azienda risulti ubicata.
In particolare, la questione di diritto sottoposta all'organo giudicante era se, in una vicenda come quella esaminata, il cessionario rispondesse o meno nei confronti del locatore ceduto per i
canoni di locazione non saldati dalla parte cedente che fossero
antecedenti al perfezionamento del contratto di cessione e la produzione degli effetti del negozio.
Il cedente è solidalmente responsabile con il cessionario, ma non l'inverso
Ed infatti, l'articolo 36 della Legge
392/1978 prevede espressamente che il
locatore ceduto, ove non abbia liberato l'originario conduttore,
possa sempre agire nei confronti del cedente qualora il
cessionario non adempia successivamente le obbligazioni assunte,
non prevedendo, tuttavia, nulla per il caso in cui siano rimasti
inadempiuti i canoni di locazione scaduti in data anteriore alla decorrenza della cessione.
Mentre parte locatrice aveva addotto la responsabilità solidale del cessionario per i debiti pregressi facendo leva su una pronuncia di Cassazione, la n. 10485/2004, il giudice meneghino ha affermato di non condividere questa ultima soluzione ermeneutica.
Non si capisce il perché – si legge nel testo della sentenza - “
posto che l'art. 36 della Legge n. 392 del 1978 nulla ha stabilito a tal riguardo, il cessionario che sia subentrato nel contratto di locazione debba rispondere di debiti pregressi originati dall'inadempimento del cedente originario conduttore”.