Il centro di interessi del debitore individua la competenza internazionale
Pubblicato il 21 ottobre 2011
Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo – causa
C-396/09, sentenza del 20 ottobre 2011 – ai fini dell'individuazione del centro di interessi di una società debitrice dislocata in più paesi e, in particolare, della competenza internazionale ad aprire la procedura di insolvenza, occorre individuare il centro di interessi a cui fa riferimento l'articolo 3, n. 1, del Regolamento 1346/2000 “
privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi”.
Tale presunzione non è superabile qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo. Per contro, la non corrispondenza tra il luogo dell’amministrazione principale di una società e quello della sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono portare al superamento della presunzione
“solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”.