Il c.d. Decreto Dignità modifica il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Pubblicato il 06 settembre 2018

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ha subìto modifiche a seguito dell’entrata in vigore della legge del 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018), di conversione – con modificazioni – del c.d. “Decreto Dignità” (decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 , G.U. n. 161 del 13 luglio 2018).

In particolare, le modifiche hanno interessato i valori (minimo e massimo) dei risarcimenti in caso di licenziamento illegittimo, ed i valori (minimo e massimo) di una eventuale offerta conciliativa effettuata dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro conclusosi con un licenziamento.

Esaminiamo, allora, le variazioni apportate al decreto legislativo del 4 marzo 2015 n. 23 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015), che ha introdotto e disciplinato la fattispecie del contratto a tutele crescenti nonchè una nuova procedura per l’offerta di conciliazione.

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