Il breve ritardo nella consegna dei questionari non legittima l’accertamento induttivo

Pubblicato il 31 ottobre 2011 A seguito di una richiesta di rimborso delle Entrate e del mancato ossequio dell’obbligo di trasmissione della documentazione in possesso del contribuente, nel termine imposto dei 15 giorni, le parti sono ricorse dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel proporre l'appello, il contribuente chiede agli ermellini di specificare se il ritardo nella risposta alla richiesta di documenti, per dar luogo ad un rimborso dell’imposta, possa giustificare o meno il ricorso al metodo di accertamento induttivo, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73.

Tale articolo prevede infatti che gli inviti e le richieste formulati ai sensi della citata disposizione siano notificati entro il termine fissato dall’Ufficio per assolvere l’adempimento e tale termine deve essere non inferiore a 15 giorni (30 giorni nel caso di indagini finanziarie) e può essere ulteriormente prorogato per un periodo di 20 giorni su istanza dell'operatore finanziario, in presenza di giustificati motivi. Inoltre, le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Tuttavia, se il contribuente ha allegato i documenti e gli atti non esibiti o trasmessi a richiesta, nell’atto introduttivo del giudizio, dichiarando contestualmente di non aver potuto ottemperare alla richiesta per motivi di forza maggiore, cioè per “cause a lui non imputabili”, non opera la causa di inutilizzabilità. Tutto ciò vuol dire che, in caso di mancata trasmissione, la stessa Amministrazione finanziaria può comunque procedere al metodo di accertamento induttivo.

Questo principio è stato ripreso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20461 dello scorso 6 ottobre, in cui si fissa il seguente principio di diritto: il breve ritardo nella consegna dei documenti richiesti dal Fisco non può essere considerato un valido presupposto per far scattare un accertamento induttivo. Secondo i giudici, il legislatore con il novellato articolo 39 del Dpr 600/73, ha imposto all’Ufficio di indicare il motivo per cui si invita il contribuente a produrre documenti, a fornire risposte ecc...

Solo la mancata risposta, e non il breve ritardo nella consegna, comporta l'applicazione della regola fissata dal secondo comma dell'articolo. 39, che è quella che giustifica per l’appunto l'accertamento induttivo. Dunque, il semplice ritardo non può qualificarsi come condizione richiesta ai sensi dell’art. 39 del Dpr 600/73, in quanto non si considera come una mancata trasmissione, e di conseguenza non comporta la possibilità per l’Amministrazione di ricorrere al metodo induttivo. Ciò soprattutto se lo stesso contribuente ha già risposto con puntualità a precedenti questionari.
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