Il “Bonus ristrutturazioni” accompagna il passaggio di proprietà dell’immobile

Pubblicato il 08 settembre 2009

La Finanziaria del 2009 (Legge 203/08, art.2, comma 15) ha riconfermato fino a tutto il 2011 la possibilità di detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato (cosiddetto "bonus ristrutturazioni"). Possono usufruire di tale agevolazione tutti coloro che sono proprietari o titolari di altro diritto reale o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto di ristrutturazione; ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, purchè abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici che gli sono intestati.

Nel caso di passaggio di proprietà dell’immobile sul quale sono stati fatti interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi in detrazione, sorge il problema della corretta indicazione dei dati nel modello di dichiarazione Unico 2009. Entro il 30 settembre (data ultima per la trasmissione del modello telematico), si deve indicare nella sezione III-B del quadro RP la spesa sostenuta per gli interventi di recupero. Ma il problema sorge nel caso vi sia stato un passaggio di proprietà dell’immobile. I contribuenti chiedono di sapere se vi è altrettanto trasferimento delle quote di detrazione non ancora spesate.

Diverse sono le ipotesi elaborate dal Fisco: come si legge dalla recente circolare n. 77/E/2009 la cessione anche di una sola quota determina il trasferimento del diritto a detrarre al nuovo proprietario per intero, a partire dall’anno della cessione (anche se il precedente non ne ha usufruito). Il principio non è derogabile per volontà delle parti. Viceversa, nessun passaggio del beneficio fiscale è previsto nell’ipotesi in cui le spese sono state sostenute dal un locatario o da un comodatario. Nel caso di successione, il diritto alla detrazione si trasferisce all’erede, che dispone della detenzione materiale e diretta dell’immobile. La rinuncia all’eredità fa venir meno la detrazione anche se rimane il diritto all’abitazione. Scarse sono le indicazioni al riguardo, nel caso in cui la cessione dell’immobile avvenga verso un soggetto che, per natura, non potrebbe fruire dell’agevolazione ad esempio perché è un soggetto Ires.


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