Con la risoluzione n. 152 di ieri, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che non è possibile cumulare la detrazione del 55% con quella del 36% per la ristrutturazione edilizia e che, anche se l’intervento per il risparmio energetico viene effettuato in un edificio per il quale sono già stati richiesti gli incentivi per la ristrutturazione, è necessario effettuare tutti gli adempimenti previsti per la nuova detrazione del 55%. Nel caso in cui in uno stesso edificio si eseguano interventi sia per la ristrutturazione che per il risparmio energetico, non è necessario tenere una contabilità separata, ma è sufficiente conservare fatture e ricevute dei bonifici effettuati. In uno stesso edificio, quindi, spese diverse potranno essere detratte al 36% o al 55% in base alle loro caratteristiche.
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