I giudici della Ctp di Caserta, con la sentenza 440/5/06 depositata il 26 marzo scorso, hanno accolto il ricorso di un contribuente non ritenendo applicabile il metodo di rideterminazione induttiva. Dunque sono stati reputati inapplicabili gli studi di settore. La motivazione addotta risiede nel fatto che gli elementi raccolti dall'ufficio non sarebbero tali da ritenere la contabilità nel suo complesso infedele e non risulterebbero le gravi incongruenze rilevate tra i ricavi. La Commissione tributaria provinciale ha evidenziato come nell'accertamento dell'ufficio mancano i presupposti giuridici necessari per la ricostruzione induttiva dei ricavi, in quanto si richiama agli studi di settore senza individuare gli elementi specifici che hanno determinato i presunti maggiori ricavi imputati: la contabilità tenuta regolarmente, infatti, deve essere posta a base dell'accertamento, non essendo ammissibile l'applicazione delle presunzioni su presunzioni.
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