Il 27 dicembre 2013 alla cassa per l’acconto Iva
Pubblicato il 16 dicembre 2013
È in calendario per il 27 dicembre 2013 l’appuntamento per imprese e professionisti che devono calcolare e versare l’anticipo sull’Iva relativa all’ultima parte fiscale dell’anno 2013.
Il versamento dovrà tenere in considerazione l’aumento dell’aliquota ordinaria, che dal 1° ottobre 2013 è passata dal 21 al 22%.
La chiamata alla cassa interesserà solo quei contribuenti che per l’ultimo periodo fiscale del 2013 o per quello del 2012 evidenziano un debito d’imposta. L’obbligo, dunque, non sussiste per chi non ha debiti verso l’Erario e per chi dovrebbe versare un importo che non raggiunge i 103 euro.
L’importo da versare varia a seconda del metodo di determinazione dell’acconto adottato dal contribuente, che può scegliere tra tre diversi metodi: il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.
Con il metodo storico, in base al quale l'importo dovuto è pari all'88% del versamento effettuato o da effettuarsi per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre dell'anno 2012, vi è la possibilità di ridurre l’ammontare della somma dovuta. Con il metodo previsionale o analitico, invece, si incorre spesso nell’inconveniente di aumentare l’importo dovuto a titolo di acconto in virtù della pre-liquidazione, con la conseguenza che quest’anno si deve scontare l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota. Di qui la considerazione che quest'anno potrebbe essere più conveniente scegliere il metodo storico.
È da ricordare inoltre che il 27 dicembre è anche il termine fissato per i contribuenti mensili che devono regolarizzare le fatture emesse dopo il 1° ottobre 2013 con la vecchia aliquota ferma al 21%. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto un periodo transitorio per l’adeguamento dei software e dei misuratori fiscali, per consentire a chi ha commesso errori di carattere tecnico di poterli sanare, versando la variazione in aumento dell’imposta e i relativi interessi, senza l’aggiunta di sanzioni, proprio entro il 27 dicembre 2013 (circolare n.
32/E/2013).
Si tratta di due adempimenti distinti che potranno essere riconosciuti in base al codice tributo adottato: per chi vuole regolarizzare la propria posizione senza sanzioni, i codici da utilizzare sono quelli di liquidazione di riferimento previsti dalla circolare n.
45/E/2011; per coloro che invece versano l’acconto, il codice è il “6013” per la liquidazione mensile e il codice “6035” per chi opta per la liquidazione trimestrale.
Sempre il 27 dicembre è, poi, l’ultimo giorno utile per evitare che venga perfezionato il reato di omesso versamento con riferimento agli importi risultanti dalla dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2012.
Il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, si perfeziona infatti proprio nel caso di mancato versamento di un importo superiore a 50mila euro dell’Iva, risultante dalla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.