La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 62/09, ha spiegato come non sia rilevante, ai fini della declaratoria di nullità del decreto opposto, l'assenza, nel decreto ingiuntivo, delle generalità della persona fisica titolare della ditta che agisce in via monitoria qualora non vi sia, in concreto, incertezza circa l'identità della ditta stessa e non vi sia differenza tra questa ed il suo titolare sia sostanzialmente che processualmente.
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