Identici presupposti impositivi e stesse questioni di diritto, sì all'appello unico
Pubblicato il 25 ottobre 2014
Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
è possibile impugnare con un
unico atto più sentenze o provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate
fra le medesime parti ed abbiano ad oggetto
identiche questioni di diritto.
Impugnazione cumulativa estensibile anche ai giudizi tributari
Detto principio è – secondo la Corte di cassazione,
sentenza n. 22657 del 24 ottobre 2014 - estensibile anche con specifico riferimento al
contenzioso tributario dove, a favore dell'ammissibilità dell'
impugnazione cumulativa-collettiva, depongono
ragioni di economicità dei giudizi e, soprattutto, di
coerenza degli stessi, alla base dello svolgimento del
simultaneus processus, nonché
la mancanza di un'espressa previsione legislativa contraria.
Ciò, tuttavia, è ammissibile solo in presenza di
elementi di consistente connessione che siano il riflesso “
dello stretto collegamento esistente tra le pretese impositive sottostanti alle diverse sentenze impugnate” e ferma, in ogni caso, la possibilità per il giudice di separare i ricorsi, nell'eventualità in cui l'impugnazione cumulata dovesse rallentare o rendere più gravoso il processo.
Stesso appello contro sentenze concernenti la medesima vendita di beni in comproprietà
Nel caso specificamente esaminato, è stata ribaltata la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello collettivamente presentato con un unico atto da alcuni contribuenti avverso distinte pronunce di primo grado, tutte decise e depositate dalla stessa sezione della commissione tributaria, in una
controversia riguardante le impugnazioni, rimaste separate in primo grado,
di avvisi di accertamento emessi per maggiore Irpef dovuta e non versata,
scaturente dalla tassazione separata delle
plusvalenze realizzate per effetto della vendita di alcuni terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria,
di cui i contribuenti erano comproprietari.
Secondo la Suprema corte, anche se le sentenze appellate erano relative ad
autonomi procedimenti, si trattava comunque dell
'impugnazione di atti impositivi emessi in relazione a plusvalenze realizzate dalla
vendita di terreni edificatori in comproprietà, con conseguente
identità dei presupposti impositivi e delle questioni di diritto trattate.