Identici presupposti impositivi e stesse questioni di diritto, sì all'appello unico

Pubblicato il 25 ottobre 2014 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile impugnare con un unico atto più sentenze o provvedimenti autonomi, purché le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti ed abbiano ad oggetto identiche questioni di diritto.

Impugnazione cumulativa estensibile anche ai giudizi tributari

Detto principio è – secondo la Corte di cassazione, sentenza n. 22657 del 24 ottobre 2014 - estensibile anche con specifico riferimento al contenzioso tributario dove, a favore dell'ammissibilità dell'impugnazione cumulativa-collettiva, depongono ragioni di economicità dei giudizi e, soprattutto, di coerenza degli stessi, alla base dello svolgimento del simultaneus processus, nonché la mancanza di un'espressa previsione legislativa contraria.

Ciò, tuttavia, è ammissibile solo in presenza di elementi di consistente connessione che siano il riflesso “dello stretto collegamento esistente tra le pretese impositive sottostanti alle diverse sentenze impugnate” e ferma, in ogni caso, la possibilità per il giudice di separare i ricorsi, nell'eventualità in cui l'impugnazione cumulata dovesse rallentare o rendere più gravoso il processo.

Stesso appello contro sentenze concernenti la medesima vendita di beni in comproprietà

Nel caso specificamente esaminato, è stata ribaltata la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello collettivamente presentato con un unico atto da alcuni contribuenti avverso distinte pronunce di primo grado, tutte decise e depositate dalla stessa sezione della commissione tributaria, in una controversia riguardante le impugnazioni, rimaste separate in primo grado, di avvisi di accertamento emessi per maggiore Irpef dovuta e non versata, scaturente dalla tassazione separata delle plusvalenze realizzate per effetto della vendita di alcuni terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, di cui i contribuenti erano comproprietari.

Secondo la Suprema corte, anche se le sentenze appellate erano relative ad autonomi procedimenti, si trattava comunque dell'impugnazione di atti impositivi emessi in relazione a plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni edificatori in comproprietà, con conseguente identità dei presupposti impositivi e delle questioni di diritto trattate.
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