Ici per gli immobili religiosi in cui venga svolta attività commerciale

Pubblicato il 10 novembre 2011 Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 23314 del 9 novembre 2011 – non può aversi esenzione dall'Ici senza la verifica, alla stregua della realtà fattuale, della concreta sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione da imposizione dell'attività svolta.

Ed infatti, non si può desumere che sussista il requisito dell'esenzione, il cui onere probatorio è a carico del contribuente, “esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato”, dovendosi, per contro, verificare “che tale attività pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di una attività commerciale”.

Sulla scorta di tali assunti la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Canobbio avverso la decisione con cui le commissioni tributarie di merito avevano ritenuto non tassabili, ai fini Ici, alcuni immobili religiosi utilizzati dal collegio delle Orsoline come conventi e abbazie aperti all'ospitalità, a pagamento, di gruppi esterni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy