In relazione all'Imposta comunale sugli immobili (Ici), il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
Il dato normativo - che proviene dall'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, rubricato “Riordino della finanza degli enti territoriali” - guida l'interpretazione giurisprudenziale alla base dell'Ordinanza n. 13567/2017.
In essa viene, infatti, deciso che la determinazione del valore degli immobili rilevante ai fini IMU deve seguire quel percorso normativo, che vincola al rispetto dei criteri ivi individuati ed elencati. E' escluso, pertanto, che a tali tassativi criteri si possa sopperire con valutazioni accidentali quale la considerazione che l'area, raggiunta da avviso di accertamento Ici, non fosse immediatamente edificabile mancando uno strumento attuativo.
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