La Corte di cassazione, con sentenza n. 16179 del 3 agosto 2016, muta orientamento in merito ad alcune pronunce espresse nel 2015 in materia di Ici agevolata per i fabbricati rurali.
I giudici della cassazione richiamano la sentenza n. 18565 del 2009, espressa a Sezioni Unite, la quale ha enunciato il principio per cui, in tema di Ici, non è soggetto ad imposta l’immobile iscritto in catasto come “rurale” e a cui sia attribuita la categoria catastale A/6 (per le abitazioni) o D/10 (immobili destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli).
L’iscrizione dell’immobile in diversa categoria catastale comporta che il contribuente, se intende beneficiare dell’agevolazione Ici, debba impugnare l’atto di classamento.
Pertanto, a seguito di detta sentenza, la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, da cui discende l’Ici agevolata, è connessa alla classificazione catastale nella categoria A/6 o D/10, che costituisce un presupposto necessario e indefettibile.
Con la sentenza n. 16179 del 3 agosto 2016, i magistrati hanno posto in luce che in alcune pronunce del 2015 è stato affermato come l’esenzione Ici, in tali casi, spetterebbe solo in base al carattere di ruralità che hanno gli immobili, a prescindere dal classamento catastale.
Dette pronunce, difformi dalla sentenza n. 18565/2009, devono considerarsi dei casi isolati a cui non occorre prestare seguito.
La sentenza 16179/2016 chiarisce che le domande di variazione catastale, ex articolo 7, comma 2-bis, Dl n. 70/2011, e l'inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili producono effetti per i 5 anni antecedenti a quello in cui sono state presentate. La retroattività di tale disposizione comporta che è possibile arrivare fino all'anno d'imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".