Il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale - approvato dal Senato nella seduta del 20 marzo 2025 e ora all'esame della Camera - detta, tra le altre misure, anche norme generali per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in ambito giudiziario.
L’articolo 14 del provvedimento, nella sua nuova formulazione approvata in sede referente, definisce i limiti e le condizioni per l'utilizzo in parola.
In particolare, viene escluso l’impiego dell’IA nelle decisioni centrali della funzione giurisdizionale, riservando esclusivamente al magistrato:
Per tali ambiti, che costituiscono il nucleo essenziale e più delicato dell’attività giurisdizionale, l’automazione decisionale non è ammessa.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è invece consentito per finalità strumentali e non decisionali, quali:
La regolamentazione di tali utilizzi è demandata al Ministro della Giustizia, che ne definisce le modalità applicative.
Si prevede, altresì, che in attesa della piena attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"), l’autorizzazione alla sperimentazione e all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sia affidata al medesimo Ministero della Giustizia, previo parere delle autorità competenti per il controllo e la sorveglianza, ossia AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).
Il nuovo testo promuove anche l’integrazione della formazione sull’intelligenza artificiale e sul suo utilizzo all’interno delle linee programmatiche per la formazione dei magistrati, predisposte dal Ministro di via Arenula.
Il disegno di legge, al suo articolo 15, reca anche modifiche al Codice di procedura civile.
La modifica si sostanzia nell'attribuzione, al Tribunale, della competenza sui procedimenti relativi al funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale, con modifica dell’articolo 9, comma 2, del Codice di procedura civile ed esclusione della competenza del giudice di pace in tali ambiti.
L’articolo 22, a seguire, conferisce al Governo una delega per l’adozione di decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento sull’intelligenza artificiale ("AI Act").
Tra le altre materie, al Governo viene assegnato il compito di definire una disciplina organica sull’utilizzo illecito dei sistemi di intelligenza artificiale.
L'Esecutivo, in tale contesto, dovrà anche disporre una regolazione dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
L’articolo 23 del disegno di legge, di seguito, disciplina la tutela del diritto d’autore per le opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Si chiarisce così che:
È inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione di contenuti online o da banche dati tramite modelli di IA, se effettuata in conformità con le norme vigenti.
L’articolo 24, per finire, introduce nuove disposizioni penali in materia di intelligenza artificiale, prevedendo:
Il medesimo articolo, con modifiche apportate in sede di esame in Commissione, introduce anche circostanze aggravanti specifiche per i reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato, qualora tali condotte siano realizzate mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Viene prevista, infine, una sanzione per le condotte di plagio compiute attraverso l’impiego di tali tecnologie.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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