I termini per impugnare decorrono dal momento della consegna dell'atto al contribuente

Pubblicato il 03 giugno 2011 Con sentenza n. 2881 del 12 maggio 2011, il Consiglio di stato ha spiegato che, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, la spedizione della raccomandata non va configurata come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, avendo solo un ruolo aggiuntivo di “notizia” della “avvenuta notificazione”.

Ed infatti – continua il Collegio amministrativo - “coerentemente con la funzione informativa, avulsa da intenti definitori di decorrenze di termini di impugnazione, già assolti dalla notificazione, la norma non solo non contiene alcun riferimento al ricevimento della raccomandata ma neppure pone prescrizioni acceleratorie di detto adempimento”, come ad esempio a mezzo dell'impiego di termini quali “immediatamente”, “subito” o anche solo “prontamente”.

La notificazione nei confronti del contribuente si perfeziona comunque con le modalità e nel momento della consegna dell'atto al soggetto che è abilitato a riceverli per conto del destinatario e non con la semplice ricezione della raccomandata. I termini per impugnare l'atto, conseguentemente, decorrono da tale data.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy