I termini per il ricorso vanno comunque rispettati
Pubblicato il 08 settembre 2011
Con sentenza n.
11452 del 25 maggio 2011, la Corte di cassazione si è occupata di una vicenda in cui un contribuente si era opposto all'avviso di accertamento notificatogli da parte dell'Agenzia delle Entrate in rettifica sui maggiori redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno di imposta 1998 e determinati, da parte del Fisco, con i criteri presuntivi cosiddetti
“parametri”. Il contribuente, in particolare, ritenendo inapplicabile la sospensione disposta dalla legge n. 289/2002, articolo 15, comma 8 del termine per la impugnazione degli avvisi notificati alla data del 31.12.2002, si era opposto al provvedimento oltre il termine perentorio di impugnazione.
La Commissione tributaria regionale di Firenze aveva aderito a questa impostazione ritenendo tempestivo il ricorso ed accogliendo, conseguentemente, le doglianze del ricorrente rispetto al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui, per contro, il contribuente avrebbe dovuto, dapprima, avanzare il ricorso giurisdizionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, e poi, eventualmente, beneficiare della definizione e del relativo condono.