Il Tar Friuli Venezia Giulia – sentenza 28 agosto 2008, n. 452 – dichiara il proprio difetto di giurisdizione circa la controversia sorta tra i contribuenti che hanno fatto richiesta di rateazione delle imposte dovute e iscritte a ruolo ed Equitalia, che l’ha negata. Competente non è il giudice amministrativo, ma quello tributario, in quanto la controversia attiene a diritti ed obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari la cui conoscenza è rimessa, da legge, al giudice tributario.
Eppure, nel provvedimento di diniego approvato da Equitalia si sottolinea che contro l’atto “è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale”.
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